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lunedì 7 novembre 2016

CHE COSA È L'AGIBILITÀ DI UN IMMOBILE? (parte 1)

PREMESSA

Nel post precedente abbiamo parlato di antisismica in edilizia, in seguito all'evento catastrofico del 24 agosto 2016 ad Accumuli ed Amatrice, dando delle indicazioni in merito di cosa fosse un terremoto, come misurarlo e di quali fossero alcune tecnologie disponibili.
In questo post però voglio parlare di come si ottiene l'Agibilità degli immobili (sia nuovi, sia ristrutturati) in quanto appena ho letto questa notizia Consiglieri romani che fanno i sopralluoghi per l'Agibilità ho capito che è necessario fare chiarezza su questo punto.
Premesso che non è mio interesse fare tifo politico, è mio interesse spiegare (come addetto ai lavori) quali siano effettivamente le caratteristiche richieste ad un qualunque edificio per essere considerato fruibile al pubblico;  e che senza il rispetto della normativa vigente non può assolutamente essere assodata l'agibilità dello stesso.
Sotto il riferimento legislativo a cui ogni tecnico è soggetto per la verifica dei requisiti richiesti per ottenere il Certificato di Agibilità.

QUALE E' LA NORMATIVA EDILIZIA IN MERITO DI AGIBILITÀ?

La normativa cardine a cui ogni edificio deve far riferimento è il D.P.R. 380/2001 (fonte: bosettiegatti.eu) ed in particolare gli articoli che trattano di Agibilità sono compresi nel TITOLO III (Agibilità degli edifici) 
diviso a sua volta negli articoli
Art. 24 (L.) Certificato di Agibilità:

1) Il certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normative vigente.

2) Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

  • a) nuove costruzioni
  • b) ricostruzioni o soprelevazioni, totali o parziali;
  • c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire     sulle condizioni di cui al comma1.

3)       Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera o), legge n. 164 del 2014).

4) Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652 e successive modificazioni e integrazioni.

4 bis) Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013)
  • a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

 Art. 25 (R.) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

1) Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'art.24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio di certificato di agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
  • a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta  dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
  • b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugata dei muri e della salubrità degli ambienti;
  • c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2) Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241

3) Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
  • a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
  • b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
  • c) la documentazione indicata al comma 1;
  • d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.
4) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità s'intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5) Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5.bis)  Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo, e a all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)

  • a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
  • b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013, poi così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera p), legge n. 164 del 2014)
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Nel prossimo post entreremo più nel dettaglio con esempio pratico pratico di come controllare (se trattasi di edificio esistente) o realizzare tutte le pratiche per arrivare all'agibilità di un qualunque edificio, cercando di essere il più possibile esaustivo e non parco di dettagli. Come al solito se avete domande non esitate a scrivermi. 

Nostra realizzazione a Milano via Balduccio 5

martedì 26 maggio 2015

FORMAZIONE DI FONDAZIONI E STRUTTURE IN C.A IN GENERE (parte 1 introduzione)

PREMESSA

Nel precedente articolo: TERRENO, MORFOLOGIA E USI , ho parlato di come si studia il terreno per valutare la sua idoneità o meno nella realizzazione di un opera edile, in questo articolo vi illustrerò (addentrandoci nel processo edilizio vero e proprio) come si realizzano le fondazioni e le strutture in cemento armato di un edificio (nel nostro caso) e quali normative devono essere rispettate per verificarne l'effettiva AGIBILITÀ.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come per lo studio del terreno anche per la realizzazione dell'immobile , sia in cemento armato che in legno con cemento armato o in muratura e cemento armato, dovrò innanzitutto prendere sempre spunto dal D.P.R. 380/01  (Testo Unico dell'Edilizia).
Tale decreto non è nient'altro che la rielaborazione in chiave moderna di tutte le normative in campo edilizio, ed è stato realizzato con lo scopo di riunire in un unico testo tutti i vari riferimenti normativi preesistenti e non sempre collegati l'uno all'altro.

Detto questo non vi voglio tediare su il contenuto in generale perché sarebbe troppo lungo e potrebbe risultare noioso (sono ben 45 pagine la normativa divisa in 3 parti e 138 articoli), ma focalizzare l'attenzione sulla parte del Testo unico che a noi interessa di più in questo momento, ossia la Parte II: Normativa tecnica per l'edilizia divisa a sua volta in:

  • Art.53 Definizioni (legge 5 novembre 1971 art.1 primo, secondo e terzo comma) dove ai fini del testo unico si considerano:
    • Opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
    • Opere in conglomerato cementizio armato complesso, quelle composte in struttura in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto
    • Opere a struttura metallica nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli
  • Art.54 Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974 n.64 art.5, art.6 primo comma, art.7 primo comma, art.8 primo comma) 

1 comma

    • Struttura intelaiata in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi dai predetti materiali,
    • Struttura a pannelli portanti
    • Struttura in muratura
    • Struttura in legname
2 comma
    • Costruzioni in muratura;
    • Strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali; prefabbricati (muri) di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
    • Strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente;
  • Art.55 Edifici in muratura (Legge 3 febbraio 1974 n.64 art.6, secondo comma)
    • Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui l'articolo 83.

  • Art.56 Edifici con struttura a pannelli portanti (Legge 3 febbraio 1974, n.64, art.7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
    • Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno ed alleggerito, semplice, armato o precompresso, presentare giunzioni in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite con controventamenti opportuni costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo gettate in opera; i controventamenti devono essere orientati secondo due direzioni distinte.
    • Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui l'art.85

PROGETTI E PROVE

Detto questo iniziamo a vedere anche la parte di progettazione che ruota attorno all'edificio:

Partiamo con la progettazione a livello strutturale con degli esempi tanto per iniziare a capire di cosa stiamo parlando:
1.Progetto esecutivo strutturale cemento armato Piano terra

2.Progetto esecutivo strutturale cemento armato Piano Primo

3. Progetto strutturale cemento armato Piano Secondo
In queste 3 immagini abbiamo postato un esempio di progetto strutturale (preso da un nostro cantiere) e realizzato da un nostro collaboratore ingegnere (non sono io) per la realizzazione degli immobili che la mia impresa ,la DAFI COSTRUZIONI S.R.L., ha realizzato (potete raccogliere tute le informazioni che vi servono dal mio profilo di Google+)
Il progetto strutturale viene realizzato sempre o da un Ingegnere iscritto all'albo o da un Architetto iscritto all 'albo e prevede nello specifico il disegno delle solette, e orientamento dei travetti (e di conseguenza delle pignatte), vengono disegnate le travi in c.a, e il particolare delle loro armature (realizzazione di staffe e correnti, con indicazione del loro luci o lunghezze i diametri e le distanze oltre che il posizionamento.
In particolare nella fig.1 e fig.3 possiamo osservare in sezione  anche l'altezza delle pignatte e dei travetti (vedi dicitura SOLAIO MONOTRAVE).