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domenica 18 febbraio 2018

COME SISTEMARE UN TETTO PERICOLANTE PROVVISORIAMENTE ?

PREMESSA
In questo primo post del 2018, dopo un periodo di pausa e riflessione, e facendovi gli auguri di buon anno (anche se in notevole ritardo spero ben accetti) di parlarvi di una mia esperienza riguardante la sistemazione di un fabbricato pericolante, in particolare soffermandomi su una manutenzione straordinaria del tetto.
Innanzitutto dobbiamo capire cosa vuol dire per legge il significato di fabbricato pericolante (o collabente)
In questo ci viene in aiuto sia il Catasto che classifica nella categoria F/2 tali fabbricati, in questo post ne parlavo di cosa fosse, per comodità nostra ne riprenderò la definizione che avevo dato e che è tale da catasto:


"F/2 = Unità collabenti: Sono le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado. Tra queste le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, in cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzazione non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata un'apposita autocertificazione (da realizzare nello spazio destinato alla relazione nel file DOCFA) attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas."

Da tale definizione capiamo subito che un immobile qualora abbia delle problematiche molto pronunciate (e di solito quelli che hanno un tetto pericolante hanno questi problemi) possono essere ricompresi negli edifici collabenti, a patto di poter soddisfare i requisiti sopraesposti.
Non tutti i fabbricati realmente collabenti sono censiti in tale categoria, ma è molto facile nelle zone (almeno nelle mie) che vengano censiti nella categoria A/4.

Molto importante affinchè una costruzione possa diventare collabente (censibile in Categoria F/2) è la richiesta d'inagibilità del fabbricato presso il Comune ed in seguito seguendo l'iter dell'Agenzia delle Entrate, sarà possibile censirlo in tale categoria (rendita catastale = 0€) di conseguenza non si pagano imposte.

IL CASO IN ESAME "FABBRICATO CON TETTO PERICOLANTE DA METTERE IN SICUREZZA"


Circa 2 anni fa vengo contattato da una persona dal nostro sito che aveva assolutamente bisogno di risolvere un problema urgente, ossia la messa in sicurezza di un fabbricato, avendo ricevuto dal Comune un obbligo di "messa in sicurezza dello stesso per la pubblica incolumità" dato che il fabbricato in oggetto come da foto si erge ai lati della pubblica via. Il fabbricato in oggetto risultava disabitato ed inutilizzato da almeno un decennio, questa la situazione esterna:
1. Prospetto Est

2. Altra parte del profilo Nord


3. Prospetto Nord est parte bassa
4. Parte bassa a Nord parte bassa
5. Prospetto Ovest parte alta

6. Particolare della pantalera ad Ovest
7. Altro particolare della pantalera da sostituire

8.Ulteriore particolare della pantalera da sostituire.

Subito mi rendo che date le particolarità del fabbricato, aderente a bordo di una strada pubblica secondaria molto stretta,( poco più di 4 mt) mi accorgo subito che un eventuale ponteggio avrebbe occluso parzialmente la strada pubblica creando non pochi disagi alla circolazione quindi decido di andare a vedere all'interno dell'immobile per capirci qualcosa e questa è la situazione che trovo:



9. Interno della falda del tetto.
10. Sottotetto non abitabile, interno del basso fabbricato riconducibile alla foto n.4



11. Solaio interno crollato



12. Altra foto d'interni con soffitto ammalorato.


Rendendomi conto delle difficoltà d'intervento sia legate sia al sito in sé sia alle condizioni oggettive in cui versava l'immobile faccio un analisi dei costi benefici a cui avrei sottoposto il mio committente per l'opera.
Subito, comprendo che un lavoro completo (rifacimento completo del tetto con tutta l'orditura primaria e secondaria ben visibili nelle foto 9 e 10) sarebbe costato decine e decine di migliaia d'euro e dato che l'immobile versava in stato d'abbandono non sarebbe comunque stato preso in considerazione dalla committenza.

giovedì 23 luglio 2015

GUIDA AI RUOLI IN CANTIERE PARTE 2: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.

In questo post parleremo della responsabilità di un'altra importantissima figura di cantiere: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA che a sua volta è diviso in

  • IN FASE DI PROGETTAZIONE 
  • IN FASE DI ESECUZIONE
La figura del coordinatore della sicurezza fu introdotta con la legge Dlgs.494/96 per arginare le problematiche di gestione della sicurezza nei cantieri ed aiutare i controlli già esistenti (S.pre.sal ASL e Direzione del lavoro competente per provincia) a garantirla.
Tuttavia la precedente legge (d.lgs 494/96) fu soppiantata dalla nuova normativa "Il Testo unico della sicurezza" (D.lgs.81/2008).
In particolare l'articolo legato al Coordinatore per la sicurezza è l'articolo 91 del D.lgs.81/2008. Ma andiamo con ordine ed iniziamo a descrivere come funziona:

Art.91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

  1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:


  1. Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
  2. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
    b-bis) Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1:

2. Il fascicolo di cui al comma 1 lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico professionale in relazione al piano di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo dei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a indicare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica e svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale e del Ministero della Salute.

Sanzioni per il coordinatore per la progettazione
Art.91, comma 1: arresto da tre o sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40€

Art.92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

  1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
    1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e la corretta applicazione delle relative delle procedure di lavoro;
    2. Verifica l'idoneità del piano di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    3. Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    4. Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (R.L.S o R.L.S.T) finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    5. Segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta dalle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli: 94, 95, 96, 97 comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsti, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto . Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza allo S.pre.sal ASL e alla Direzione Provinciale  del Lavoro territorialmente competenti;
    6. Sospende, in caso di pericolo grave o imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  1. 2 Nei casi in cui all'articolo 90 comma 5, Il Coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 redige il P.S.C. (Piano di Sicurezza di Coordinsmento) e predispone il Fascicolo del Fabbricato , di cui all'articolo 91 comma 1, lettera a) b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)
Sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione
Art.92, comma 1 lett 1), 2) 3) 5) 6) e 1.2): arresto da tre o sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40€

Art.92 comma 1 d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5260€

sabato 27 giugno 2015

GUIDA AI RUOLI IN CANTIERE: PARTE 1, IL COMMITTENTE E/O IL RESPONSABILE LAVORI.

PREMESSA

Nell'ultimo post abbiamo parlato di normativa generale da seguire per la realizzazione di strutture in c.a e muratura, invece qui prima di addentrarci all'interno delle varie fasi, volevo aprire una parentesi sui diversi ruoli e professionalità che potete incontrare all'interno di un qualunque cantiere. Questa digressione è voluta in quanto, dalla mia esperienza pratica sul campo ed anche parlando su forum o social, ho personalmente riscontrato una confusione incredibile tra ruoli e relative competenze all'interno di un cantiere, da qui la decisione di fare un breve riassunto schematico.
In questo post parleremo del primo ruolo ossia il COMMITTENTE.

RUOLI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.

I ruoli all'interno di un cantiere sono:
  • COMMITTENTE
  • RESPONSABILE DEI LAVORI
  • DIRETTORE DEI LAVORI 
  • DIRETTORE TECNICO IMPRESA 
  • CAPO CANTIERE
  • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE
  • R.S.P.P
  • R.L.S
  • R.L.S.T
  • MEDICO COMPETENTE
  • R.U.P (solo per il Pubblico)
  • ADDETTO SICUREZZA AL PRIMO SOCCORSO
  • ADDETTO SICUREZZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
  • ADDETTO AL MONTAGGIO,USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO
  • PREPOSTO AL MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO.
Analizzeremo le varie competenze in base al Testo Unico per la sicurezza (Dlgs. 81/2008)

COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI.



Il committente è la persona per cui un determinato appalto viene eseguito, (quindi che materialmente paga il lavoro) può essere pubblico o privato, insomma il proprietario del bene oggetto dell'intervento. Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 in particolare:

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fase di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. 
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fase di lavoro.
  1. bis Per i Lavori Pubblici attuazione di quanto previsto al comma uno avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e il progettista
  2.  il committente o responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prendi in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma uno, lettera a e B. 
  3. Nei cantieri cinque prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche in caso di coincidenza con l'impresa, responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore Per la progettazione.
  4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,In possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
  5. la disposizione di cui al comma quattro si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi se effettuata a uno o più imprese.
  6. Sei il committente o responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di quell'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione Sia il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
  7. il committente o responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
  8. Il committente o il responsabile de lavori, ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
  9. Il commitente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
  10. Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno i lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da auto certificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  11.  Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dai gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  12. Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione (vedi 1 e 2).
  13. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 e 2 (quando previsti) oppure in assenza di  notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del D.U.R.C (Documento unico di regolarità contributiva) delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
  14. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il primo di solito è inquadrato in forma semplice (Il Comune, la Provincia, la Regione ecc.) oppure in forma associata (più Comuni, più Province) che affidano l'appalto pubblico al privato (quasi sempre impresa).Il committente pubblico viene  chiamato "stazione appaltante" (vedi art.3 comma 33 del D.lgs n.163/2006) oppure "centrale di competenza" quando lo stesso soggetto pubblico funge da Committente anche per le altre stazioni appaltanti, insomma in un caso di consorzio o associazione di Enti.Il Committente privato può delegare una persona (il Responsabile dei Lavori) che faccia le sue veci e che abbia potere di spesa, quindi sia effettivamente in grado di decidere sulle sorti del cantiere.Molto importante è anche la responsabilità di questi soggetti che il legislatore ha dato (Testo unico D.Lgs 81/2008 art.90).Questo articolo in particolare recita"il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 sottolineato, in particolare:



SANZIONI

Per la violazione dell'art. 90 comma 3, 4 e 5: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014€ (vedi art. 157 co 1 lett a)
Per la violazione dell'art. 90 comma 9 lett 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.280€ (Art.157 comma 1 lettera 1)