sabato 27 giugno 2015

GUIDA AI RUOLI IN CANTIERE: PARTE 1, IL COMMITTENTE E/O IL RESPONSABILE LAVORI.

PREMESSA

Nell'ultimo post abbiamo parlato di normativa generale da seguire per la realizzazione di strutture in c.a e muratura, invece qui prima di addentrarci all'interno delle varie fasi, volevo aprire una parentesi sui diversi ruoli e professionalità che potete incontrare all'interno di un qualunque cantiere. Questa digressione è voluta in quanto, dalla mia esperienza pratica sul campo ed anche parlando su forum o social, ho personalmente riscontrato una confusione incredibile tra ruoli e relative competenze all'interno di un cantiere, da qui la decisione di fare un breve riassunto schematico.
In questo post parleremo del primo ruolo ossia il COMMITTENTE.

RUOLI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.

I ruoli all'interno di un cantiere sono:
  • COMMITTENTE
  • RESPONSABILE DEI LAVORI
  • DIRETTORE DEI LAVORI 
  • DIRETTORE TECNICO IMPRESA 
  • CAPO CANTIERE
  • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE
  • R.S.P.P
  • R.L.S
  • R.L.S.T
  • MEDICO COMPETENTE
  • R.U.P (solo per il Pubblico)
  • ADDETTO SICUREZZA AL PRIMO SOCCORSO
  • ADDETTO SICUREZZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
  • ADDETTO AL MONTAGGIO,USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO
  • PREPOSTO AL MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO.
Analizzeremo le varie competenze in base al Testo Unico per la sicurezza (Dlgs. 81/2008)

COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI.



Il committente è la persona per cui un determinato appalto viene eseguito, (quindi che materialmente paga il lavoro) può essere pubblico o privato, insomma il proprietario del bene oggetto dell'intervento. Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 in particolare:

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fase di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. 
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fase di lavoro.
  1. bis Per i Lavori Pubblici attuazione di quanto previsto al comma uno avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e il progettista
  2.  il committente o responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prendi in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma uno, lettera a e B. 
  3. Nei cantieri cinque prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche in caso di coincidenza con l'impresa, responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore Per la progettazione.
  4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,In possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
  5. la disposizione di cui al comma quattro si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi se effettuata a uno o più imprese.
  6. Sei il committente o responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di quell'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione Sia il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
  7. il committente o responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
  8. Il committente o il responsabile de lavori, ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
  9. Il commitente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
  10. Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno i lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da auto certificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  11.  Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dai gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  12. Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione (vedi 1 e 2).
  13. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 e 2 (quando previsti) oppure in assenza di  notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del D.U.R.C (Documento unico di regolarità contributiva) delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
  14. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il primo di solito è inquadrato in forma semplice (Il Comune, la Provincia, la Regione ecc.) oppure in forma associata (più Comuni, più Province) che affidano l'appalto pubblico al privato (quasi sempre impresa).Il committente pubblico viene  chiamato "stazione appaltante" (vedi art.3 comma 33 del D.lgs n.163/2006) oppure "centrale di competenza" quando lo stesso soggetto pubblico funge da Committente anche per le altre stazioni appaltanti, insomma in un caso di consorzio o associazione di Enti.Il Committente privato può delegare una persona (il Responsabile dei Lavori) che faccia le sue veci e che abbia potere di spesa, quindi sia effettivamente in grado di decidere sulle sorti del cantiere.Molto importante è anche la responsabilità di questi soggetti che il legislatore ha dato (Testo unico D.Lgs 81/2008 art.90).Questo articolo in particolare recita"il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 sottolineato, in particolare:



SANZIONI

Per la violazione dell'art. 90 comma 3, 4 e 5: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014€ (vedi art. 157 co 1 lett a)
Per la violazione dell'art. 90 comma 9 lett 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.280€ (Art.157 comma 1 lettera 1)

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