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sabato 27 giugno 2015

GUIDA AI RUOLI IN CANTIERE: PARTE 1, IL COMMITTENTE E/O IL RESPONSABILE LAVORI.

PREMESSA

Nell'ultimo post abbiamo parlato di normativa generale da seguire per la realizzazione di strutture in c.a e muratura, invece qui prima di addentrarci all'interno delle varie fasi, volevo aprire una parentesi sui diversi ruoli e professionalità che potete incontrare all'interno di un qualunque cantiere. Questa digressione è voluta in quanto, dalla mia esperienza pratica sul campo ed anche parlando su forum o social, ho personalmente riscontrato una confusione incredibile tra ruoli e relative competenze all'interno di un cantiere, da qui la decisione di fare un breve riassunto schematico.
In questo post parleremo del primo ruolo ossia il COMMITTENTE.

RUOLI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.

I ruoli all'interno di un cantiere sono:
  • COMMITTENTE
  • RESPONSABILE DEI LAVORI
  • DIRETTORE DEI LAVORI 
  • DIRETTORE TECNICO IMPRESA 
  • CAPO CANTIERE
  • COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE
  • R.S.P.P
  • R.L.S
  • R.L.S.T
  • MEDICO COMPETENTE
  • R.U.P (solo per il Pubblico)
  • ADDETTO SICUREZZA AL PRIMO SOCCORSO
  • ADDETTO SICUREZZA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
  • ADDETTO AL MONTAGGIO,USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO
  • PREPOSTO AL MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGIO.
Analizzeremo le varie competenze in base al Testo Unico per la sicurezza (Dlgs. 81/2008)

COMMITTENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI.



Il committente è la persona per cui un determinato appalto viene eseguito, (quindi che materialmente paga il lavoro) può essere pubblico o privato, insomma il proprietario del bene oggetto dell'intervento. Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 in particolare:

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fase di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. 
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fase di lavoro.
  1. bis Per i Lavori Pubblici attuazione di quanto previsto al comma uno avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e il progettista
  2.  il committente o responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prendi in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma uno, lettera a e B. 
  3. Nei cantieri cinque prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche in caso di coincidenza con l'impresa, responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore Per la progettazione.
  4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,In possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
  5. la disposizione di cui al comma quattro si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi se effettuata a uno o più imprese.
  6. Sei il committente o responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di quell'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione Sia il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
  7. il committente o responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
  8. Il committente o il responsabile de lavori, ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
  9. Il commitente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
  10. Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno i lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da auto certificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  11.  Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dai gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore ai 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  12. Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione (vedi 1 e 2).
  13. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 e 2 (quando previsti) oppure in assenza di  notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del D.U.R.C (Documento unico di regolarità contributiva) delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
  14. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il primo di solito è inquadrato in forma semplice (Il Comune, la Provincia, la Regione ecc.) oppure in forma associata (più Comuni, più Province) che affidano l'appalto pubblico al privato (quasi sempre impresa).Il committente pubblico viene  chiamato "stazione appaltante" (vedi art.3 comma 33 del D.lgs n.163/2006) oppure "centrale di competenza" quando lo stesso soggetto pubblico funge da Committente anche per le altre stazioni appaltanti, insomma in un caso di consorzio o associazione di Enti.Il Committente privato può delegare una persona (il Responsabile dei Lavori) che faccia le sue veci e che abbia potere di spesa, quindi sia effettivamente in grado di decidere sulle sorti del cantiere.Molto importante è anche la responsabilità di questi soggetti che il legislatore ha dato (Testo unico D.Lgs 81/2008 art.90).Questo articolo in particolare recita"il committente o responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 sottolineato, in particolare:



SANZIONI

Per la violazione dell'art. 90 comma 3, 4 e 5: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014€ (vedi art. 157 co 1 lett a)
Per la violazione dell'art. 90 comma 9 lett 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.280€ (Art.157 comma 1 lettera 1)

martedì 26 maggio 2015

FORMAZIONE DI FONDAZIONI E STRUTTURE IN C.A IN GENERE (parte 1 introduzione)

PREMESSA

Nel precedente articolo: TERRENO, MORFOLOGIA E USI , ho parlato di come si studia il terreno per valutare la sua idoneità o meno nella realizzazione di un opera edile, in questo articolo vi illustrerò (addentrandoci nel processo edilizio vero e proprio) come si realizzano le fondazioni e le strutture in cemento armato di un edificio (nel nostro caso) e quali normative devono essere rispettate per verificarne l'effettiva AGIBILITÀ.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Come per lo studio del terreno anche per la realizzazione dell'immobile , sia in cemento armato che in legno con cemento armato o in muratura e cemento armato, dovrò innanzitutto prendere sempre spunto dal D.P.R. 380/01  (Testo Unico dell'Edilizia).
Tale decreto non è nient'altro che la rielaborazione in chiave moderna di tutte le normative in campo edilizio, ed è stato realizzato con lo scopo di riunire in un unico testo tutti i vari riferimenti normativi preesistenti e non sempre collegati l'uno all'altro.

Detto questo non vi voglio tediare su il contenuto in generale perché sarebbe troppo lungo e potrebbe risultare noioso (sono ben 45 pagine la normativa divisa in 3 parti e 138 articoli), ma focalizzare l'attenzione sulla parte del Testo unico che a noi interessa di più in questo momento, ossia la Parte II: Normativa tecnica per l'edilizia divisa a sua volta in:

  • Art.53 Definizioni (legge 5 novembre 1971 art.1 primo, secondo e terzo comma) dove ai fini del testo unico si considerano:
    • Opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
    • Opere in conglomerato cementizio armato complesso, quelle composte in struttura in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto
    • Opere a struttura metallica nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli
  • Art.54 Sistemi costruttivi (legge 2 febbraio 1974 n.64 art.5, art.6 primo comma, art.7 primo comma, art.8 primo comma) 

1 comma

    • Struttura intelaiata in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi dai predetti materiali,
    • Struttura a pannelli portanti
    • Struttura in muratura
    • Struttura in legname
2 comma
    • Costruzioni in muratura;
    • Strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali; prefabbricati (muri) di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
    • Strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente;
  • Art.55 Edifici in muratura (Legge 3 febbraio 1974 n.64 art.6, secondo comma)
    • Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui l'articolo 83.

  • Art.56 Edifici con struttura a pannelli portanti (Legge 3 febbraio 1974, n.64, art.7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
    • Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno ed alleggerito, semplice, armato o precompresso, presentare giunzioni in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite con controventamenti opportuni costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo gettate in opera; i controventamenti devono essere orientati secondo due direzioni distinte.
    • Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui l'art.85

PROGETTI E PROVE

Detto questo iniziamo a vedere anche la parte di progettazione che ruota attorno all'edificio:

Partiamo con la progettazione a livello strutturale con degli esempi tanto per iniziare a capire di cosa stiamo parlando:
1.Progetto esecutivo strutturale cemento armato Piano terra

2.Progetto esecutivo strutturale cemento armato Piano Primo

3. Progetto strutturale cemento armato Piano Secondo
In queste 3 immagini abbiamo postato un esempio di progetto strutturale (preso da un nostro cantiere) e realizzato da un nostro collaboratore ingegnere (non sono io) per la realizzazione degli immobili che la mia impresa ,la DAFI COSTRUZIONI S.R.L., ha realizzato (potete raccogliere tute le informazioni che vi servono dal mio profilo di Google+)
Il progetto strutturale viene realizzato sempre o da un Ingegnere iscritto all'albo o da un Architetto iscritto all 'albo e prevede nello specifico il disegno delle solette, e orientamento dei travetti (e di conseguenza delle pignatte), vengono disegnate le travi in c.a, e il particolare delle loro armature (realizzazione di staffe e correnti, con indicazione del loro luci o lunghezze i diametri e le distanze oltre che il posizionamento.
In particolare nella fig.1 e fig.3 possiamo osservare in sezione  anche l'altezza delle pignatte e dei travetti (vedi dicitura SOLAIO MONOTRAVE).